Dopo il caso di Giulia Cecchettin, ennesima vittima di femminicidio, che ha scosso tutto il Paese, ieri il Senato ha messo l’acceleratore dando il via libera all’unanimità al disegno di legge contro la violenza sulle donne, già approvato dalla Camera alla fine di ottobre. Palazzo Madama ha vissuto una giornata di inusuale sintonia fra maggioranza e opposizione, propiziata dall’altrettanto inconsueta telefonata della segretaria del Partito democratico Elly Schlein alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
I senatori hanno anche approvato due ordini del giorno del Pd che, combinati a uno di maggioranza, accelerano i tempi per la discussione in aula sull’introduzione di corsi antiviolenza nelle scuole. Nelle stesse ore, il governo ha presentato il progetto “Educare alle relazioni” per contrastare la violenza di genere sin dai banchi di scuola.
Cosa prevede il ddl contro la violenza sulle donne
Il provvedimento, che porta la firma della ministra per le Pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella, era stato approvato dal Cdm lo scorso giugno e si inserisce nel solco normativo tracciato dal “Codice rosso”. Il disegno di legge si compone di 19 articoli con misure che spaziano dal braccialetto elettronico alla formazione degli operatori fino agli indennizzi per le vittime.
Il ddl per il “contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” mira da un lato a rafforzare la protezione delle vittime di violenza, attraverso strumenti di prevenzione e il potenziamento delle misure cautelari, dall’altro punta ad accelerare i tempi dei procedimenti che riguardano i reati di violenza di genere o domestica.
Rafforzato il “Codice rosso”
Il provvedimento rafforza il “Codice Rosso” grazie al potenziamento di strumenti di prevenzione – come l’ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento e vigilanza dinamica – che vengono applicati ai cosiddetti “reati spia” allo scopo di evitare che la violenza venga perpetrata.
Corsia preferenziale
Viene data priorità assoluta alla trattazione dei processi relativi ai casi violenza sulle donne, inclusi la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la costrizione o l’induzione al matrimonio, le lesioni personali aggravate, le lesioni permanenti al viso, l’interruzione di gravidanza non consensuale, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Priorità viene data anche alla valutazione del rischio da parte della magistratura e alla conseguente applicazione delle misure preventive e cautelari nei confronti dei potenziali aggressori. È previsto in particolare che il pm debba richiedere l’applicazione della misura entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta entro venti giorni.
Viene introdotto anche l’obbligo per il procuratore generale presso la Corte d’appello l’obbligo di acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica i dati sul rispetto dei termini e di compilare una relazione almeno semestrale.
Viene esteso inoltre l’ambito di applicazione della disciplina dell’ammonimento del questore, sia d’ufficio che su richiesta della persona offesa.
Arresto in flagranza differita
Arriva l’arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. Per i casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento inoltre viene innalzata la pena prevista.
Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che il reato possa essere reiterato, ponendo in grave in pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantott’ore dall’esecuzione del decreto, il pm deve comunque chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari.
Il ddl modifica anche il regime della sospensione condizionale della pena, disponendo che per la concessione è necessario non solo partecipare ma anche superare con esito favorevole i percorsi di recupero. L’eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata all’autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l’applicazione di una misura di prevenzione.
Le comunicazioni alla vittima
Vengono rafforzati gli obblighi di informazione alla vittima di violenza domestica o di genere, estendendo l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione a tutti i provvedimenti deliberati e inerenti l’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o detenuto.
Ristoro anticipato in favore delle vittime
Il provvedimento prevede una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta su richiesta alle vittime o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
Formazione di operatori e magistrati
L’articolo 6 introduce misure per la formazione degli operatori e dei magistrati che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. È prevista la messa a punto di apposite linee guida nazionali al fine di promuovere una specializzazione adeguata e omogenea.
Le reazioni politiche, Pd: “La repressione non basta”
La chiacchierata fra Schlein e Meloni è arrivata dopo giorni di abboccamenti e di messaggi a distanza. “Almeno sul contrasto alla mattanza lasciamo da parte l’aspro scontro politico, proviamo a far fare un passo in avanti al Paese”, ha detto Schlein. “Apprezzo il segnale che ha dato la maggioranza con il parere favorevole all’ordine del giorno che chiede di mettere risorse alla formazione degli operatori e delle operatrici e di calendarizzare in tempi rapidi le proposte di legge che insistono sulla prevenzione, compreso il nostro sull’educazione al rispetto e all’affettività in tutti i cicli scolastici“.
Secondo la segretaria dem però il ddl da solo non è sufficiente: “La violenza di genere è strutturale, non basta la repressione”. Invece il testo “non contiene nulla che riguardi la prevenzione, cioè l’educazione nelle scuole e le risorse per la formazione di operatori e operatrici”.
Il Movimento 5 stelle è rimasto fuori dal dialogo diretto tra le due leader, ma Giuseppe Conte ha garantito che il M5s è “assolutamente disponibile a elaborare insieme al governo un pacchetto di misure educative“. Secondo il capo dei pentastellati, dovrebbe includere “anche l’educazione sessuale” nelle scuole. Un tema che piace all’Alleanza Verdi Sinistra ma che divide in modo trasversale le forze politiche, specie a centrodestra.