Quarantena per i parlamentari che tornano dall’estero: come funziona?

Nelle ultime settimane, le “trasferte” all’estero di Matteo Renzi hanno sollevato numerose polemiche. In particolare, la sua recente partecipazione al Gp di Formula 1 a Bahrein ha spinto molte persone a chiedersi: “Come mai non ha rispettato la quarantena?”. Il leader di Italia Viva, infatti, ha raggiunto il Paese asiatico il 27 marzo, ossia una settimana dopo il suo viaggio in Senegal e Kenya. Non ha quindi rispettato i 14 giorni di quarantena previsti al termine di ogni viaggio. Come mai? Per comprenderlo è necessario capire quali regole valgono per tutti i parlamentari che rientrano in Italia dopo essere stati all’estero.
Lo scorso 30 ottobre, il ministero della Salute ha inviato una comunicazione al collegio dei questori di Palazzo Madama. Nel documento, firmato dal direttore generale della Prevenzione Giovanni Rezza, vengono fornite delle delucidazioni in merito a eventuali deroghe all’isolamento fiduciario in caso di trasferte senatoriali fuori dai confini italiani.

In quali casi i parlamentari possono evitare la quarantena?

Il testo indica che, secondo il combinato disposto delle norme in materia, i parlamentari sono esentati dalla quarantena e dalla sorveglianza sanitaria di 14 giorni per il solo fatto di essere tali, a prescindere dalle ragioni del viaggio. Tutto ciò di cui hanno bisogno per rientrare in Italia senza problemi sono l’autocertificazione e un tampone negativo eseguito nelle 48-72 ore antecedenti la partenza o al momento dell’arrivo in aeroporto. Il documento spiega che i senatori della Repubblica sono equiparati in tutto e per tutto a un pubblico ufficiale, in quanto esercitano una “pubblica funzione legislativa”. Pertanto, le loro “missioni lavorative all’estero” rientrano nella deroga alla quarantena prevista dall’articolo 6, comma 8, lettera g), del Dpcm emanato il 24 ottobre 2020. Insomma, in caso di tampone negativo e in assenza di sintomi i parlamentari che tornano dall’estero non devono rispettare la quarantena.

Cosa prevede la legge?

Il documento del ministero della Salute sottolinea che l’esercizio della “pubblica funzione elettiva” trova il “suo fondamento nell’articolo 51 della Costituzione italiana, e l’articolo 357 del codice penale”. Quest’ultimo stabilisce che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Si può dunque stabilire che “le missioni lavorative all’esterno rientrano nelle fattispecie sopracitate”. Ai parlamentari che rientrano in Italia dall’estero per proseguire il mandato istituzionale si applica “l’articolo 6, comma 8, lettera g), del Dpcm 24 ottobre 2020”, che “deroga l’obbligo di quarantena”, fermo restando “l’assenza di sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di all’elenco F dell’allegato 20 nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia”.

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