Arriva dicembre e, per molti lavoratori, è tempo anche della tredicesima. Vale a dire la mensilità aggiuntiva che spetta di diritto a tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato (anche part-time) e ai pensionati e che solitamente viene pagata in prossimità delle festività natalizie. In gergo è infatti conosciuta come “gratifica natalizia”, anche se l’importo non corrisponde a quello di uno stipendio mensile pieno.
Quando viene pagata la tredicesima?
La tredicesima è infatti più tassata rispetto alla paga ordinaria. Perché quando la si calcola bisogna sottrarre i contributi previdenziali e fiscali; e non sono da considerare nemmeno le detrazioni per lavoro dipendente spettanti e quelle per i carichi di famiglia. Per quanto riguarda il pagamento, di norma avviene nel giorno dello stipendio, prima del 25 dicembre o comunque non oltre la fine del mese.
Come si calcola la mensilità extra? La formula
Ma come si calcola la tredicesima? Per farlo bisogna moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati e poi dividere per 12. Ad esempio, se la retribuzione lorda è di 1.050 euro (data dalla somma dello stipendio base e gli scatti d’anzianità) e un dipendente ha lavorato per dieci mesi il totale diviso per 12 è di 875 euro. Meno, come detto, dello stipendio base di 1.000 euro.
Gli elementi da tenere in considerazione
Una mensilità completa scatta dal momento in cui il rapporto di lavoro è durato almeno 15 giorni. Per il calcolo esatto della tredicesima bisogna inoltre tenere conto di diversi elementi: retribuzione lorda mensile; retribuzione lorda annuale; mensilità lavorate nell’anno; indennità di contingenza; scatti di anzianità; Elemento distinto della retribuzione (Edr); trattamento di vacanza contrattuale; indennità di mansione svolta.
Quando spetta in caso di assenze dal lavoro
Infine, si ha diritto alla gratifica natalizia anche in caso di assenze dal lavoro se queste rientrano nelle seguenti categorie: ferie; malattia; infortunio; maternità; congedo matrimoniale; cassa integrazione; riposo giornaliero per allattamento. Non si calcola invece in relazione a: lavoro straordinario sia diurno che notturno; indennità per ferie non godute; aspettativa.