Il Superbonus 110% è pienamente operativo, come annunciato ieri dal governo. Alcuni punti previsti dal provvedimento volto a migliorare l’efficienza energetica della propria casa e a proteggere dal rischio sismico, però, risultavano di difficile interpretazione anche per gli addetti ai lavori. Ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate a provare a chiarire ogni dubbio, con una circolare interpretativa pubblicata sul proprio sito internet. Vediamo quali sono i punti principali del documento in oggetto.
Gli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio
La circolare interpreta, nello specifico, gli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio (Dl 34/2020). Il primo definisce l’aumento dell’aliquota al 110% specificando tipologie e requisiti tecnici degli interventi, oltre agli adempimenti richiesti. Il secondo, invece, definisce il meccanismo di fruizione della detrazione. Introduce in tal senso la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o, come alternativa, la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Prevista anche la pubblicazione di un modello di comunicazione per richiedere lo sconto in fattura.
Come funziona la detrazione
Il Superbonus consiste nella detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’agevolazione va ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Sono oggetto di detrazione gli interventi “trainanti” (efficientamento termico o antisismici) su parti comuni di edifici e su unità immobiliari indipendenti. Esse devono disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno, all’interno di edifici plurifamiliari o unifamiliari.
Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate definisce edificio unifamiliare un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, con uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Un’unità immobiliare è funzionalmente indipendente se dotata di impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva. Sono esclusi dal bonus lavori a ville e abitazioni signorili.
Il chiarimento sui beneficiari del Superbonus
L’Agenzia delle Entrate ha poi voluto fare chiarezza su chi può beneficiare del Superbonus: sono interessati i condomìni e le persone fisiche (purché al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni), Istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e organizzazioni di volontariato nonché associazioni e società sportive dilettantistiche.
Possono accedere al Superbonus anche i familiari e i conviventi del detentore dell’immobile. A tal proposito, il documento specifica: “Tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese”. Può usufruire della detrazione anche il futuro acquirente di un immobile, purché ci sia la sua firma sul contratto preliminare di vendita. L’incentivo, poi, vale per gli interventi su un immobile diverso dall’abitazione principale, mentre non spetta al familiare su immobili affittati o concessi in comodato. Il bonus invece non spetta a chi non possiede redditi imponibili,. Fuori, quindi, le persone fisiche che hanno residenza fiscale all’estero e detengono l’immobile in affitto o in comodato.
Lo sconto in fattura e gli altri interventi detraibili
Il modello di comunicazione compilabile nei prossimi mesi permetterà di chiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il fruitore dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, solo per via telematica.
Assieme agli interventi “trainanti”, anche i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali come perizie, sopralluoghi e ispezioni possono godere del Superbonus 110%. Se infine, in un solo immobile, si effettuano più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà uguale alla somma degli importi previsti per ciascun intervento.