Rottamazione cartelle, come funziona (e come richiedere) l’accoglimento parziale

Siamo giunti al periodo in cui verranno comunicati gli esiti della rottamazione delle cartelle: come funziona l’accoglimento parziale.

Da ora sino a fine mese, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione tramite PEC o casella postale, dell’accoglimento o rigetto della domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali. In questo contesto, la risposta potrebbe avere esito positivo, negativo, o anche parziale. In caso di rigetto di tutta o una parte del debito, sarà a cura dell’ente fornire le motivazioni al riguardo. Tuttavia, in caso di accoglimento parziale sarà possibile andare ad agire anche sulla parte che verrà lasciata fuori dalla rottamazione, per mezzo di una rateizzazione.

La scadenza in cui l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire risposta al cittadino è fissata per il 30 settembre 2023, ad eccezione di chi rientra nei Comuni con il Decreto Alluvione. Per questi ultimi, la scadenza di esito si protrae al 31 dicembre 2023, vista la proroga di tre mesi che è stata apportata per l’invio delle richieste ai Comuni interessati.

Rottamazione cartelle: accettazione, diniego e accettazione parziale

Nel contenuto dell’esito della risposta, possiamo trovare tre codici: AT, AP, AD, AX e RI. Ognuno di essi ha un significato ben preciso. AT sta a significare che la domanda inviata ha ricevuto un accoglimento totale, pertanto, verranno indicati gli importi agevolati da pagare. Se invece troviamo la dicitura AD, vuol dire che i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. AX quando il contribuente ha debiti accolti nella definizione agevolata per i quali non deve pagare alcun importo, ma presenta del debito residuo non rottamabile. RI indica che la domanda è stata rigettata, mentre AP, rappresenta l’accoglimento parziale della richiesta. Tuttavia, per quest’ultimo, esiste un iter da seguire.

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Rateizzazione accoglimento parziale rottamazione – newsby.it

In questa sede ci focalizziamo sul codice AP, presente sulla comunicazione della domanda di rottamazione. In questo caso, la domanda è stata accolta solo in parte, ovvero si potrà sanare i debiti con definizione agevolata (senza sanzioni ed interessi), solamente per la parte accolta. Per l’importo restante, il contribuente potrà comunque richiedere la rateizzazione.

Rottamazione cartelle con accoglimento parziale

Sul sito istituzionale dell’Agenzia Entrate-Riscossione si potrà accedere in autonomia al servizio “Rateizza adesso”. In alternativa, è possibile compilare il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. E bene sapere che se l’importo da rateizzare è superiore a 120.000 euro, bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica per pagare, allegando dunque L’ISEE familiare. Le rate massime sono 72, per un totale di 6 anni in cui è possibile aumentare e abbassare l’importo dovuto mensilmente.

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