Il 16 giugno torna la scadenza dell’IMU, la temuta Imposta municipale propria. Ossia la tassa che ogni cittadino deve versare al Comune sul possesso di immobili. E che, a meno che esse non siano di lusso, non copre le prime case. A lungo lo Stato ha previsto delle agevolazioni in seguito all’emergenza sanitaria, ma buona parte di esse ormai non valgono più. C’è però qualcuno che ancora conserva l’esenzione del tributo.
Le case che non richiedono il versamento dell’IMU
Bisogna ricordare che l’IMU prevede due versamenti all’anno, il 16 giugno e il 16 dicembre. Esiste però la possibilità di pagare il tutto in un’unica rata, con conseguente agevolazione. Lo sconto, però, non è esteso a tutti, ma solamente ai possessori di immobili in categoria catastale D/3. Si tratta di edifici la cui destinazione è l’organizzazione e la trasmissione di spettacoli cinematografici, teatrali o musicali (concerti).
Esistono tuttavia altre case che ancora non richiedono il pagamento di IMU. Si tratta degli immobili che in data 31 dicembre 2021 ancora non erano agibili per le conseguenze dei terremoti del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Qui, sulla base del decreto Sostegni ter, la tassa salta anche se nel frattempo gli edifici sono tornati abitabili (e, magari, anche abitati). Niente tributo, infine, per i fabbricati che rientrano nelle categorie da E/1 a E/9.
Devi pagare, ma (forse) non lo sai: tutti i casi
Ribadiamo una volta ancora che l’IMU non si paga per la prima casa, a meno che non rientri in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (e quindi sia un immobile di lusso). La tassa però non è a carico del solo proprietario, ma anche dei titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Sono tenuti al pagamento anche i genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, i locatari per gli immobili in affitto finanziario e i concessionari di aree demaniali.
Da sottolineare che due coniugi, se presentano due residenze diverse, dovranno pagare l’IMU su uno dei due immobili. C’è invece esenzione per tutti gli immobili assimilati alla prima casa, e anche per gli alloggi sociali. Le aliquote si calcolano sulla base imponibile (ossia il valore dell’immobile in base alla legge) e possono essere dello 0,86% (ordinaria) o dello 0,50% (ridotta).