Oggi, lunedì 7 settembre, è l’ultimo giorno utile per richiedere il bonus sanificazione, ossia il credito d’imposta per le spese di sanificazione dell’ambiente di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per farlo, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione contenente l’importo delle spese sostenute e che si prevede di affrontare nei prossimi mesi.
A chi spetta il bonus sanificazione?
Possono usufruire del bonus sanificazione gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, ed enti religiosi civilmente riconosciuti. L’Agenzia delle Entrate comunicherà il credito spettante, calcolato in base al rapporto tra domande e risorse, entro l’11 settembre con un apposito provvedimento direttoriale. Dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24, in dichiarazione dei redditi o, in alternativa, ceduto a terzi.
A quanto ammonta?
Il bonus sanificazione è pari al 60% delle spese 2020, con un importo massimo del credito di 60.000 euro per ciascun beneficiario. L’Agenzie delle Entrate ha chiarito le spese ammissibili tramite la circolare 25/E del 20 agosto 2020. Il credito d’imposta copre gli investimenti in sanificazioni ambienti e in DPI (mascherine, guanti, calzari, occhiali protettivi, visiere di protezione ecc.) o altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti o clienti. Tra quest’ultimi è possibile menzionare le barriere e i pannelli protettivi. Comprende anche le spese ordinarie, non legate all’emergenza coronavirus, che hanno comunque obiettivi di sanificazione.
Come richiederlo
È possibile richiedere il bonus sanificazione compilando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Qui vanno indicate tutte le spese in sanificazione e acquisto di DPI sostenute fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione e quelle che si prevede di affrontare fino al 31 dicembre 2020. Una volta compilato, il modello deve essere inviato, dal contribuente o da un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o il servizio web.