In pochi conoscono le regole precise riguardo ai contratti di locazione: ecco come regolarsi per una eventuale ospitalità.
E’ assodato che ospitare chiunque in casa di proprietà non rappresenti alcun tipo di problema, ma la situazione è ben differente in caso di affitto. La legge italiana, infatti, vieta assolutamente la sublocazione ossia l’affitto di parte del proprio spazio di un appartamento. Ciò però non contrasta con l’ospitalità che anche se in affitto è considerata legale.
A tal proposito è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con una sentenza che afferma che ospitando una persona nella propria casa in affitto non si viola il divieto di sublocazione. Resta ben chiaro che chiunque controfirmi un contratto di locazione abbia la possibilità di ospitare sia familiari che amici nella propria stanza o nell’appartamento. Ovviamente se si tratta di affitto condiviso, è fondamentale che la persona ospitata non occupi gli spazi comuni e tantomeno infastidisca gli altri abitanti dell’appartamento.
I diritti e i doveri del locatore, dell’ospitato e del proprietario
L’ospitato, però, deve rispettare alcune semplici regole decise dalla legge. Dovrà certamente prestare attenzione e cura dell’immobile e del suo contenuto, ma anche e soprattutto dei coinquilini. Se l’ospitalità si dovesse protrarre per molti mesi, diventerebbe necessario l’obbligo giuridico di residenza. L’ospitato, quindi, dovrebbe recarsi all’Anagrafe per dichiarare il cambio di residenza indicando l’immobile occupato.
L’ospitato deve anche sapere che in qualsiasi momento il proprietario decida di richiedere di lasciare l’appartamento, deve essere pronto ad abbandonare, per evitare l’accusa di violazione di domicilio. Non esistono termini precisi che limitino la permanenza nella qualità di ospitato, perciò il soggiorno può durare da pochi giorni ad, addirittura, anni.
Per quanto riguarda i doveri del proprietario, se l’ospitalità si protrae per più di 30 giorni, è suo obbligo comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza la permanenza entro 48 ore dall’arrivo, con una dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato.
Esiste una sostanziale differenza tra l’ospitato e il comodato. Per quest’ultimo, infatti, si tratta di un vero e proprio contratto disciplinato dal codice civile, secondo il quale l’appartamento è offerto ad una persona a titolo gratuito e, perciò ,non è necessario stabilire alcun canone. Solitamente si tratta di un accordo privato nel quale sono specificate le clausole e quindi i diritti e doveri di entrambe le parti. Nonostante si tratti di una scrittura privata anche per questo tipo di contratto è obbligatorio procedere con la registrazione e il pagamento delle imposte a carico. L’ospitalità, invece, non richiede alcuna sottoscrizione di contratti tra proprietari e ospitati.