[scJWP IdVideo=”fPnhMjhW-Waf8YzTy”]
Due sentenze del tribunale di Pisa che hanno fatto decadere reati di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità a seguito del decreto legge n. 6 del 2020 e i successivi atti che hanno determinato il lockdown in Italia, di fatto hanno dichiarato illegittima la dichiarazione di stato di emergenza. Il giudice che ha emesso quelle sentenze, Lina Manuali: “Ho valutato sicuramente la dichiarazione dello stato di emergenza perché tutto è partito dalla delibera del 31 gennaio del 2020, con cui il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza sanitario e ho voluto verificare se sussistessero i presupposti normativi per una dichiarazione di tal fatta e per giustificare tutta una serie di misure restrittive, in particolare l’impossibilità di spostamento a tutta la popolazione, tranne chi svolgeva quelli definiti servizi essenziali“.
“L’ipotesi di rischio sanitario non rientra tra quelli previsti dal codice di protezione civile. Quindi ne ho dichiarato l’illegittimità, così come di tutti i provvedimenti e delle successive proroghe. Nel contemperare salute collettiva e diritto individuale, bisogna operare un bilanciamento che richiede una proporzionalità e ragionevolezza. L’ago della bilancia è il rispetto della dignità della persona umana. Nel momento in cui poniamo un obbligo vaccinale o un Green Pass rafforzato per poter accedere al luogo di lavoro e per poter percepire lo stipendio, ci troviamo di fronte a una sproporzione. Con l’imposizione del green pass abbiamo l’introduzione surrettizia dell’obbligo vaccinale, non è una misura sanitaria“, conclude Manuali