Dal 15 dicembre 2021 in Italia è in vigore l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori del settore pubblico, come ad esempio insegnanti e sanitari. Coloro che non si sottopongono alla vaccinazione obbligatoria vanno incontro a una sospensione dal lavoro e al congelamento dello stipendio. Eppure, ci sono alcuni no-vax sospesi che possono continuare a percepire delle somme di denaro.
Esistono infatti delle eccezioni per quei lavoratori che in modo legittimo non sono presenti fisicamente sul luogo di lavoro. Tanto che a Milano il giudice del lavoro ha annullato la lettera di sospensione che un’azienda ospedaliera pubblica aveva inviato a metà settembre a un’infermiera non vaccinata in servizio nella struttura. La donna, infatti, all’epoca era già da qualche giorno in aspettativa retribuita in base alla legge 104 del 1992 per assistere un familiare con disabilità grave.
Il Tribunale del lavoro ha però annullato la sospensione sottolineando che l’obbligo vaccinale è necessario per evitare il contagio all’interno delle strutture sanitarie. Ma se l’infermiera no-vax non accede al luogo di lavoro, perché beneficia di una legittima concessione dell’aspettativa, allora non è obbligata a vaccinarsi e per questo la sospensione (con annesso congelamento dello stipendio) non è valida. L’ospedale, ora, è dunque costretto a riprendere il pagamento dell’indennità, comprese le mensilità in arretrato.
Questa eccezione riguarda anche gli altri settori per cui vige l’obbligo vaccinale, come ad esempio il corpo docente. Anche se, inizialmente, le indicazioni da parte del Ministero avevano lasciato più dubbi che certezze ai dirigenti scolastici. Una nota del 7 dicembre citata da Orizzonte Scuola, infatti, affermava che “pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale (…) il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso”. Come “nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale”.
Ciò significa che un insegnante no-vax che non presta servizio non può contagiare né contagiarsi all’interno di una scuola. Per questo motivo potrà continuare a ricevere regolarmente lo stipendio. E nel caso un lavoratore usufruisca solo dei giorni di permesso 104 (fino a tre al mese) e non del congedo biennale per assistere un parente con disabilità? Potrà ricevere lo stipendio solo per tre giorni al mese oppure no?
Un dubbio più che lecito che interessa anche la sigla Anief. Nelle sue Faq del 20 dicembre, il sindacato di categoria chiede infatti ai lavoratori del mondo della scuola di segnalare eventuali provvedimenti di sospensione adottati dai presidi che contrastano con il decreto legge del Governo.
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