Il tema della legittima difesa è tornato in primo piano nel dibattito pubblico dopo il caso di Voghera, dove un assessore comunale, Massimo Adriatici, è stato arrestato con l’accusa di eccesso di legittima difesa dopo aver esploso un colpo di pistola che ha colpito un 39enne di origine marocchina, deceduto poi in ospedale. Secondo il leader della Lega Matteo Salvini la ricostruzione dei fatti proverà che si è trattato di difesa legittima. Mentre il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha chiesto di cambiare la legge e vietare ai privati di girare armati in strada.
La legittima difesa è stata riformata, su proposta della Lega, con la legge n.36 del 26 aprile del 2019. Un motivo in più per fare chiarezza su quali siano le regole, le limitazioni e il campo di applicazione di questo istituto. Al di là delle polemiche che i fatti di cronaca innescano regolarmente.
La legge sulla legittima difesa (articolo 52 del codice penale) prevede che non è punibile chi commette un fatto “costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta”.
Tuttavia “la difesa deve essere legittima e proporzionata all’offesa”. Ad esempio, le urla, le spinte o altre forme di violenza fisica che non mettono in pericolo la vita, non autorizzano a far fuoco con un’arma. Un altro aspetto fondamentale è il nesso temporale. Se la difesa avvenisse molto in ritardo rispetto all’aggressione, mancherebbe il “pericolo attuale” e sarebbe un caso di vendetta.
I giudici della Cassazione hanno chiarito che in specifiche situazioni nell’eccesso di legittima difesa è ammesso l’errore scusabile. Una previsione sollevata nel caso della sparatoria a Napoli nell’ottobre 2020. I poliziotti intervenuti per sventare una rapina uccisero un giovanissimo rapinatore armato di una pistola giocattolo.
La riforma ha allargato le maglie del principio di proporzionalità per quanto riguarda la legittima difesa domiciliare. Con il nuovo testo si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa nella legittima difesa domiciliare, ovvero se si sorprende un ladro in casa.
Anche in questo caso, in realtà, non è “sempre” legittima la difesa. Affinché scatti la scriminante, non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano. In ogni caso, però, deve esistere un pericolo di aggressione, “posto in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”.
Non deve esservi, inoltre, “desistenza” da parte del ladro. Se, ad esempio, il malvivente scoperto mentre entra da una finestra si ferma, o addirittura tenta di fuggire, non è certo ammesso aprire il fuoco. Lo stesso vale anche nel caso in cui il ladro abbia già compiuto il furto e sia in fuga, poiché non vi è più pericolo di incolumità.
Infine, l’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo” di legittima difesa (negligenza, imperizia, imprudenza). Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Situazione che dovranno verificare nel singolo caso specifico i giudici.
E qui si arriva a un altro aspetto spesso oggetto di polemica. L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto. Poiché avviene un fatto di valenza penale, le forze dell’ordine sono tenute a indagare. E deve essere accertata l’esistenza delle scriminanti previste dalla legge. Ma essere iscritti nel registro non rappresenta certo un indice di colpevolezza.
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