Esistono casi in cui una multa da Autovelox può non essere pagata dal guidatore cui è stata comminata. A stabilirlo è la Cassazione, in una sentenza in cui ha respinto un ricorso del Comune di Feltre (provincia di Belluno).
Da dove nasce la sentenza della Cassazione
La vicenda giudiziaria risale al mese di dicembre 2015, quando un Autovelox segnalò l’infrazione di un automobilista che stava percorrendo a 85 km/h un tratto di strada il cui limite era di 70. La multa proveniva però da una pattuglia della polizia locale in auto civile che aveva installato a bordo lo ‘Scout speed’.
A presentare ricorso fu quindi l’automobilista, con il Giudice di pace di Belluno e il Tribunale che gli avevano dato ragione. Sulla base del Codice della Strada, infatti, per gli Autovelox vige l’obbligo di segnalazione. Una regola che vale sia per le postazioni fisse di controllo della velocità che per le postazioni ‘mobili’. Il Comune di Feltre aveva segnalato che un decreto ministeriale aveva cancellato l’obbligo di esporre la scritta luminosa. Ma, come la Cassazione ha osservato, il Codice della strada prevale sui decreti ministeriali.
Autovelox: cosa stabilisce il Codice della strada
Nello specifico, il Codice della strada parla degli Autovelox all’articolo 142. Qui si afferma che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi“. Il fatidico decreto ministeriale, risalente al 2017, come detto affermava altro. “Nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento“, vi si leggeva.
Una sentenza che, inevitabilmente, è destinata a fare giurisprudenza. Le multe da Autovelox, autentico spauracchio di ogni automobilista, possono infatti essere contestate con successo in assenza di una corretta segnalazione. Ciò, ovviamente, non corrisponde però a un “liberi tutti”. Se la segnalazione c’è, infatti, è cura dell’automobilista stesso vederla per tempo. Se presente e non correttamente osservata, infatti, non ci sarebbe ricorso che tenga.