Smart working, in arrivo le nuove regole per il lavoro agile: di cosa si tratta

Si avvicina alla conclusione la trattativa tra governo e sindacati per l’approvazione di un protocollo nazionale che disciplina lo smart working. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha convocato domani alle 14.30 i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Con la firma delle parti sarà finalmente regolamentato il lavoro agile anche per il settore privato con nuove regole e indicazioni stabilendo diritti e doveri dei lavoratori.

Lavoro agile su base volontaria

Tra le prime indicazioni, c’è l’adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. L’eventuale rifiuto di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Nessun orario di lavoro

Nessun orario di lavoro preciso per chi scegliere di lavorare da casa. La prestazione in smart working si svolge in autonomia all’interno di obiettivi prefissati e nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile, a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Questo non impedisce che il lavoro agile sia legato a fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Diritto di disattivare i dispositivi

Prevista anche la fruizione dei permessi orari sanciti dai contratti collettivi. Mentre non sono previste né autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze cosiddette legittime, ad esempio malattia,  infortuni, permessi retribuiti e ferie, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione. In caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

La scelta di un luogo adatto

Il lavoratore è anche libero di individuare il luogo dal quale svolgerà la prestazione in modalità agile. La postazione scelta deve avere caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. Anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

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