Premierato, ecco le modifiche proposte dal governo
Al Senato c’è stato il primo voto finale sulla riforma che introduce il “premierato”, ovvero l’elezione diretta del premier
Nel tardo pomeriggio del 18 giugno, il Senato ha approvato la riforma del premierato con 109 voti favorevoli, 77 contrari e un astenuto. Ora il testo passa all’esame della Camera.
La mattina di mercoledì 24 aprile, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha completato l’esame del disegno di legge proposto dal governo Meloni per modificare la Costituzione, introducendo l’elezione diretta del presidente del Consiglio (il cosiddetto “premierato”).
I lavori della Commissione sono durati cinque mesi, durante i quali sono stati presentati migliaia di emendamenti dai vari partiti per modificare la proposta del governo. Alcuni di questi emendamenti sono stati approvati, cambiando il testo della riforma ma mantenendo il suo obiettivo principale.
Le modifiche introdotte nella riforma costituzionale del “premierato”
Il percorso per modificare la Costituzione è ancora lungo: il disegno di legge deve essere approvato dall’aula del Senato, poi passerà alla Camera per essere esaminato e approvato. Tre mesi dopo ciascuna delle due approvazioni, il testo dovrà essere nuovamente approvato con lo stesso contenuto sia dal Senato che dalla Camera.
Se nella seconda votazione entrambe le camere approvano il testo con una maggioranza dei due terzi, la riforma è definitivamente approvata; altrimenti, può essere sottoposta a referendum popolare per la conferma. Vediamo ora le modifiche introdotte nella proposta di riforma costituzionale sul “premierato” (qui è possibile confrontare il testo presentato dal governo con le modifiche approvate in commissione).
La parte più rilevante della riforma costituzionale riguarda la modifica dell’articolo 92 della Costituzione. Attualmente, l’articolo stabilisce che il governo è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, e che il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato ha modificato la proposta del governo Meloni. Secondo il nuovo testo, il presidente del Consiglio “è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive”.
Il numero di legislature consecutive può salire a tre se il presidente del Consiglio ha ricoperto l’incarico per meno di sette anni e sei mesi nelle due legislature precedenti. “Le elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio – si legge nell’emendamento – si svolgono contestualmente”. Il presidente del Consiglio è eletto nella Camera “nella quale ha presentato la candidatura”.
Una legge elettorale specifica – ancora da approvare – regolerà “il sistema per l’elezione delle Camere e del presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività”. Un altro emendamento ha aggiunto che ciò deve avvenire anche rispettando il principio di “tutela delle minoranze linguistiche”.
Infine, il presidente della Repubblica “conferisce al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il governo” e “nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri”.
Quindi, il capo dello Stato conferirà l’incarico, e non nominerà più il presidente del Consiglio come avviene oggi, e potrà revocare un ministro su richiesta del presidente del Consiglio. Questo impedisce al presidente della Repubblica di incaricare un tecnico per formare e guidare un governo, come avvenuto con Mario Draghi o Mario Monti.
La proposta di riforma costituzionale, insieme a un emendamento approvato in Commissione, introduce diverse modifiche all’articolo 94 della Costituzione. I primi due commi rimangono invariati, stabilendo che “il governo deve avere la fiducia delle due Camere” e che “ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale”.
La modifica al terzo comma dell’articolo 94 segue la proposta del governo presentata in Parlamento. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo deve ottenere la fiducia della Camera e del Senato.
Se non ottiene la fiducia, il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al presidente del Consiglio eletto per formare un nuovo governo. Se anche questo nuovo tentativo fallisce, il presidente della Repubblica scioglie le Camere e si torna alle urne.
Secondo l’emendamento approvato in Commissione, se una delle due Camere revoca la fiducia al presidente del Consiglio, le Camere vengono sciolte. Se il presidente del Consiglio si dimette, ha sette giorni per chiedere al presidente della Repubblica di sciogliere le Camere.
Se il presidente del Consiglio non esercita questa opzione per vari motivi (inclusa morte o “impedimento permanente”), il presidente della Repubblica può incaricare il presidente del Consiglio dimissionario o un “altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio” di formare un nuovo governo. Tuttavia, questo può avvenire solo una volta per legislatura.
Questa norma, conosciuta come “anti-ribaltoni”, mira a prevenire la formazione di governi sostenuti da maggioranze parlamentari molto diverse all’interno della stessa legislatura.
La riforma costituzionale prevede l’eliminazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, che conferisce al presidente della Repubblica il potere di nominare senatori a vita.
Questa proposta non è stata modificata in commissione, ma il titolo dell’articolo è stato cambiato da “Modifica all’articolo 59 della Costituzione” a “Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione”.
In Commissione Affari Costituzionali è stato invece approvato un emendamento per modificare l’articolo 83 della Costituzione, che regola l’elezione del presidente della Repubblica.
Attualmente, il capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune, con voto segreto dei deputati e dei senatori, insieme a 58 delegati regionali. L’elezione richiede una maggioranza dei due terzi dell’assemblea, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, ovvero metà più uno dei membri dell’assemblea. L’emendamento approvato propone di sostituire “dopo il terzo scrutinio” con “dopo il sesto scrutinio”.
Sono state introdotte novità anche per il “semestre bianco”, regolato dall’articolo 88 della Costituzione. Attualmente, il presidente della Repubblica non può sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano “in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”. Un emendamento propone di sostituire questa clausola con “salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto”.
La riforma costituzionale chiede anche di modificare un altro punto dell’articolo 88. Attualmente, “il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”. La proposta è di eliminare la possibilità di sciogliere una sola delle due Camere.
Secondo l’articolo 89 della Costituzione, “nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”. Inoltre, “gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente del Consiglio dei ministri”.
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato un emendamento per modificare questo articolo, escludendo dalla controfirma alcuni atti, tra cui la nomina del presidente del Consiglio e dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia, il decreto per indire le elezioni e i referendum, e il rinvio delle leggi al Parlamento.
Le due norme transitorie contenute nella proposta di riforma costituzionale non sono state modificate dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato.
I senatori a vita attualmente in carica manterranno il loro seggio al Senato. La riforma costituzionale, se approvata, entrerà in vigore dalla prossima legislatura. Quindi, a meno di uno scioglimento anticipato delle Camere, entrerà in vigore nel 2027.
Giulia De Sanctis
Laureata in Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo, collaboro attivamente con riviste e testate web del settore culturale, enogastronomico, tempo libero e attualità.