Omofobia, Lega e Fi presentano la loro alternativa al Ddl Zan

Non c’è pace per il Ddl Zan. Il provvedimento, che ha già ricevuto l’autorizzazione della Camera, continua a restare “congelato” in commissione al Senato. Parte del parlamento, infatti, non è intenzionata ad approvare il disegno di legge nella sua interezza e vorrebbe concentrarsi solo sull’inasprimento delle pene nei casi di discriminazione e violenza. A dividere sono le parti del disegno di legge che prevedrebbero l’introduzione di definizioni quali “identità di genere”, “sesso” e “orientamento sessuale” nel Codice penale. Inoltre, alcune forze politiche temono che il Ddl possa limitare la libertà di espressione di chi vuole difendere la famiglia tradizionale. È per queste ragioni che Lega e Forza Italia hanno deciso di depositare in Senato un testo unitario sull’omofobia alternativo al Ddl Zan.

L’alternativa di Lega e Fi al Ddl Zan

Come riportato da alcune fonti della Lega, “il disegno di legge è firmato da tutte le forze del centrodestra di governo. Auspichiamo che l’intero Parlamento possa sostenerlo, superando le battaglie ideologiche e i pregiudizi di questi mesi“. Non si è fatta attendere la replica di Alessandro Zan, deputato del Pd e autore dell’omonimo Ddl. Su Twitter ha dichiarato che “il testo presentato dalla destra è un attacco alla legge Mancino. Non solo cancella le tutele del Ddl Zan, ma, prevedendo solo un’aggravante comune, diminuisce le tutele per i crimini d’odio razziale, etnico, religioso. Un vergognoso insulto ai diritti in pieno stile sovranista”.

Il testo del nuovo Ddl

Art. 1

1. All’articolo 61 primo comma del codice penale dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:
“1:bis) l’aver agito in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all’articolo 90-quater del codice di procedura penale;”.

Art.2

1. All’articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, i reati aggravati dall’articolo 61 n. I-bis), nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4 ), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.”

Art. 3

1. All’art. 69-bis del codice penale sono aggiunte, dopo le parole “procedura penale”, le seguenti: “e per i delitti aggravati dall’art. 61 n. I -bis),”.
“Disposizioni in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa” è il titolo del disegno di legge presentato dal centrodestra di governo. L’iniziativa è dei senatori Licia Ronzulli (Fi), Matteo Salvini (Lega), Paola Binetti (Udc) e Gaetano Quagliariello (Cambiamo!).

“Compito del diritto penale – si legge nella relazione al ddl – è quello di attenersi alla materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuovere valori etico-culturali, pena un’inammissibile ricaduta nell’indeterminatezza della fattispecie che, secondo l’articolo 25 Cost., deve rispettare precisi requisiti di tipicità: facendo buon governo dei principi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, riteniamo necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad aggravare il sistema sanzionatorio”.

L’Articolo 1 del ddl interviene sul codice penale, “mediante un’aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle già presenti nell’articolo 61 attualmente vigente”. “Gli articoli 2 e 3 – continua la relazione – assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di “blindatura” della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti”. Il ddl del centrodestra quindi, come specificato nella relazione, “così com’è concepito offre quindi una tutela reale ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento offensivo commesso in ragione della origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima”.

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