Il Superbonus 110% è una delle iniziative prese dal Governo in questi mesi che più hanno sollevato la fantasia dei cittadini. Diversi aspetti della misura, tuttavia, hanno conservato alcuni punti oscuri o di non immediata comprensione. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 30/E del 22 dicembre 2020. Si tratta di un lungo documento che punta a fare chiarezza sugli interventi che permetteranno di accedere alle detrazioni.
Che cosa è il Superbonus 110%: l’articolo del Decreto Rilancio
Ricordiamo che il Superbonus 110% è stato istituito nell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introduce importanti detrazioni in presenza di interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici. In parole più povere, lo Stato sovvenzionerà interventi di ristrutturazione delle case per renderle più ecologiche o più resistenti in caso di terremoti.
La circolare numero 30/E del 22 dicembre 2020 nasce da diversi quesiti che in queste settimane e questi mesi sono stati posti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e CAF. Il documento approfondisce dunque diverse tematiche a proposito del Superbonus 110%. In particolare inquadra quali interventi permettano di accedere alle detrazioni sulle spese.
I chiarimenti sul fotovoltaico e la ricostruzione post terremoti
Il Decreto Rilancio parla, per esempio di “accesso autonomo dall’esterno” per poter usufruire del Superbonus 110%. Questo significa che all’unità immobiliare si può accedere da una strada (che sia pubblica, privata o in multiproprietà) o da un passaggio comune ad altri immobili (un cortile, un giardino o una scala esterna). Permesso anche l’accesso da un terreno di utilizzo non esclusivo (come per esempio un pascolo). Discorso diverso vale per i cosiddetti “interventi trainanti“, cioè di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di installazione di impianti solari fotovoltaici. Questi ultimi, infatti, possono invece riguardare anche una “pertinenza”. Non occorre quindi che abbiano il fatidico “accesso autonomo dall’esterno”.
Il comma 4-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio si occupa poi in maniera specifica dei terremoti che hanno colpito varie zone d’Italia nel 2009, 2016 e 2017. Qui si stabilisce l’estensione del Superbonus 110% per gli interventi di ricostruzione riguardanti tutti i fabbricati danneggiati dal sisma. Ebbene, la norma prevede un aumento del 50% per i limiti delle spese ammesse per usufruire degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.