Il Decreto Rilancio prevede nel suo articolo 24 alcune esenzioni del versamento dell’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) per diverse imprese e lavoratori autonomi messi in ginocchio dalla crisi connessa alla pandemia da Coronavirus. Per orientarsi tra le varie esenzioni, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 27 del 19 ottobre 2020 per chiarire la situazione.
Nel documento sono presenti diversi esempi di calcolo, insieme a tabelle su come quantificare l’IRAP da corrispondere a saldo. Nel caso in cui tale cifra sia inferiore alla prima rata di acconto, si fa inoltre chiarezza sulla possibilità di chiedere a rimborso o, in alternativa, di utilizzare in compensazione. Quest’ultima possibilità permette di azzerare la differenza a credito.
Il Decreto Rilancio prevede che le imprese con un volume di ricavi pari o inferiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un volume di compensi corrispondente sono esentati da due versamenti. Si tratta della prima rata dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 (che ammonta al 40%, o al 50% per particolari categorie di soggetti espressamente previste dalla normativa in vigore), ma anche del saldo dell’IRAP inerente al periodo d’imposta 2019. Quest’ultima esenzione è usufruibile fermo restando il versamento dell’acconto, scisso nelle rate previste legislativamente. L’importo della prima rata è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da corrispondere a saldo per il 2020.
Esistono poi due diversi trattamenti a seconda del metodo di cui si avvale il contribuente (“previsionale” o “storico”). Con il “previsionale”, il versamento dell’IRAP prevede un secondo acconto del 60% (o, se applica gli ISA, del 50%) della complessiva imposta presumibilmente dovuta. In più è dovuto l’eventuale saldo da misurare al netto del primo acconto “figurativo” (del 40% o, se applica gli ISA, del 50%) e del secondo acconto realmente corrisposto.
Con il metodo “storico”, invece, il contribuente ha l’onere di corrispondere il secondo acconto dell’IRAP, del 60% (o, se applica gli ISA, al 50%). In più deve versare l’eventuale saldo da calcolarsi al netto del primo acconto “figurativo”, del 40% (o, se applica gli ISA, al 50%), e del secondo acconto realmente corrisposto.
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