Bonus Vacanze 2020, ci siamo: guida a come richiederlo e utilizzarlo

Il Bonus Vacanze varato dal governo entra nel vivo. Previsto dal Decreto Rilancio del 19 maggio, potrà infatti essere richiesto e speso da oggi, 1° luglio, al 31 dicembre 2020. Si tratta di un contributo fino a 500 euro, da utilizzare in strutture ricettive in tutta Italia. E l’Agenzia delle Entrate ha prodotto una guida per aiutare i cittadini a capire chi potrà presentare richiesta, in che modo e dove sarà possibile utilizzarlo.

Guida al Bonus Vacanze 2020

L’elenco delle strutture che accettano il Bonus Vacanze 2020 sarà messo a disposizione da Federalberghi sul portale www.italyhotels.it. Le domande andranno presentate tramite una app IO, dato che le disposizioni escludono l’utilizzo del credito direttamente su piattaforme digitali. Andrà infatti utilizzata la specifica app, o in alternativa bisognerà contattare direttamente la struttura ricettiva.

La risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha anche aggiunto tutte le istruzioni necessarie alle strutture per fruire del credito d’imposta dell’80% previsto dal decreto. Il Bonus Vacanze sarà infatti recuperabile dalla struttura in compensazione, allegando uno specifico codice tributo nel modello F24 della dichiarazione dei redditi.

Dichiarazione dei redditi e calcolo Isee

Questo è il codice in questione, da allegare all’F24 in modalità telematica: “6915 denominato BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34“. Andrà allegato nella sezione “Erario”, nello specifico nella colonna “importi a credito compensati”. Chiaramente nel caso in cui si debba invece procedere al riversamento dell’agevolazione, la colonna è quella degli “importi a debito versati”. L’anno di riferimento del modello F24 deve ovviamente essere solo ed esclusivamente il 2020.

Ricordiamo, come già precedentemente spiegato, che il Bonus Vacanze è a disposizione dei nuclei familiari con Isee uguale o inferiore ai 40 mila euro. Per procedere a tale calcolo è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Per ottenerlo è necessario essere provvisti di identità digitale SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0).

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