Il bonus affitti è stato uno dei punti più dibattuti durante la fase di gestazione del decreto Rilancio, ma è già attivo. L’agenzia delle Entrate ha infatti già diffuso la circolare e il codice tributo che dà modo a migliaia di proprietari di attività di utilizzare il credito d’imposta. Nato soprattutto per venire incontro a baristi, ristoratori e albergatori, che si sono visti praticamente azzerare i fatturati durante il lockdown, con conseguente difficoltà a far fronte ai canoni di locazione per gli spazi che li ospitano, il bonus prevede due diverse tipologie di sgravio.
Il credito d’imposta è del 60% del canone locazione negli immobili ad uso non abitativo e del 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio. Attenzione però: per avere il credito, il canone deve essere stato corrisposto. La procedura, altrimenti, non si può avviare, almeno fin quando non sarà ultimato il versamento.
Il bonus, va sottolineato, riguarda in genere gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, artigianali e commerciali. Non solo: la circolare, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, specifica che tra i beneficiari sono inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.
In base a quanto previsto nel dl, tutte quelle attività i cui ricavi o compensi non siano superiori a 5 milioni di euro, relativamente al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Per le strutture alberghiere e agrituristiche, però, non c’è nessun tetto. Il credito d’imposta è previsto a prescindere dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta spetta a condizione che il soggetto o l’azienda che lo richiede abbia subito un calo del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Questa diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va verificata per ogni singolo mese. Quindi il credito può essere riconosciuto, per esempio, magari solo per marzo e per aprile e non per maggio, qualora in quel mese si fosse ripresa l’attività con annessi ricavi.
Il credito è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Altrimenti può essere ceduto: a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Importante: la compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
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