ll reato di disastro innominato colposo(art. 449 in relazione all’art. 434 c.p.) richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente.
Cosa significa e soprattutto cosa si rischia con il disastro colposo? Dopo i recenti fatti di cronaca si torna a parlarne e la legge prevede fino a 12 anni di reclusione nella misura massima.
Il Codice penale ci viene in aiuto prevedendo una serie di comportamenti ascrivibili al “disastro” che riguardano incidenti gravi nel settore dei trasporti pubblici come ferrovie, autobus e funivie (ad esempio l’incidente accaduto all’impianto di risalita di Stresa-Mottarone).
Con l’espressione disastro colposo si intendono quei comportamenti penalmente rilevanti che provocano incidenti di eccezionale gravità, producendo danni estesi all’ambiente e alla vita/salute di un numero indeterminato di persone.
Si considerano disastri colposi, ad esempio, naufragi, dirottamenti aerei, deragliamenti ferroviarie e crolli di grandi opere architettoniche come ponti, tratti autostradali e così via.
Ciò che caratterizza il reato di disastro colposo è la messa in pericolo della collettività e la diffusività del danno che, per tale ragione, minaccia un numero indeterminato di individui.
Tale reato, essendo di natura colposa, viene posto in essere a causa di negligenze da parte dei soggetti preposti alla vigilanza, di natura omissiva – quindi mancanza di controlli e manutenzione adeguati – o commissiva, cioè errori di valutazione o di calcolo.
Adesso che abbiamo spiegato cosa significa “disastro colposo” dal punto di vista giuridico, vediamo cosa stabilisce il Codice penale al riguardo. Le fattispecie di reato da prendere in considerazione sono due:
La prima fattispecie delittuosa presa in considerazione – l’articolo 434 del Codice penale – punisce chi “commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro” con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena passa da 3 a 12 anni se il crollo o il disastro avvengono veramente.
Requisito imprescindibile per la commissione di questo reato è che dal fatto derivi un pericolo concreto per la comunità pubblica.
La legge, però, vuole punire severamente anche i disastri causati a titolo di colpa, quindi non intenzionalmente, causati da “negligenza e imperizia o imprudenza” dell’agente.
Ciò è stabilito all’articolo 449 del Codice penale che punisce i delitti colposi di danno come, ad esempio, incendi e disastri ferroviari.
Nel caso del reato di incendio, punito severamente dalla legge perché le sue conseguenze possono essere devastanti, per questo si rischia il carcere fino a 7 o 10 anni.
Chi commette questo reato rischia la pena della reclusione da uno a 5 anni che il giudice può raddoppiare “se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.”
Molto spesso in Italia disastri colposi di notevole portata sono rimasti impuniti per via della prescrizione, trascorsa la quale non si può avviare un procedimento legale (penale o civile).
Per quanto riguarda i reati di disastro colposo e i delitti colposi di danno, la prescrizione scatta dopo un lasso di tempo pari alla durata della pena edittale massima prevista dalla Codice penale per ogni singola fattispecie. Tuttavia, a prescindere dalla condotta posta in essere, la prescrizione non può mai essere inferiore a 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni.
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