A partire da oggi, giovedì 30 giugno 2022, verranno associate delle sanzioni che prima non erano previste davanti all’obbligo di dotarsi di un Pos per i professionisti. L’articolo 15, comma 4–bis, del Dl 179/2012, introdotto dall’articolo 19–ter, comma 1, lettera b, del Dl 152/2021, entra adesso in vigore e parla chiaro.
Prevede infatti che, nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite carta di credito, prepagata, bancomat e simili da parte di un professionista, si applichi la sanzione pecuniaria pari a 30 euro. Sanzione aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico. L’entrata in vigore della sanzione, originariamente prevista dal 1° gennaio 2023, è stata anticipata al 30 giugno 2022 dall’articolo 18, comma 1, del Dl 36/2022. Ecco allora quali sono le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti.
Gli esercenti e i professionisti potranno essere sanzionati se non consentono ai clienti di pagare con una carta di debito (tipo Bancomat), di credito o prepagata.
Per ogni transazione via Pos rifiutata (di qualsiasi importo) la sanzione è pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione stessa.
No, è escluso il pagamento ridotto, previsto di solito quando si salda entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione.
La sanzione non si applica “nei casi di oggettiva impossibilità tecnica” a ricevere pagamenti con carta via Pos. Sarà importante chiarire bene di quali ipotesi si tratta: ad esempio, effettivi problemi di connettività temporanea o malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio.
Sì, per chi svolge “l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali” l’obbligo di accettare pagamenti con carte esiste dal 30 giugno 2014 (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Ma non sono mai state previste sanzioni (introdotte al comma 4-bis).
L’accertamento sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni”. In realtà, però, c’è da dire che le sanzioni saranno difficilmente applicabili: presuppongono che il cliente denunci e quindi perda tempo e risorse.
Sì, la norma è datata 2012 e in origine parlava solo di carte di debito. La legge di Stabilità 2016 ha poi inserito il riferimento anche alle carte di credito. E ora con la conversione del Dl 36/22 (decreto Pnrr 2) vengono aggiunte le carte prepagate. Non sono presi in esame gli altri strumenti di pagamento digitali (come le app), né il fatto che, ad esempio, negli studi professionali il pagamento tracciato da parte dei clienti avviene tramite bonifico. Eppure lo stesso Dl 179/12 prevede (art.15, comma 5) che il Mise e il Mef possano estendere gli obblighi “a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.
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