Da domani, 15 dicembre, scatta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Gli insegnanti e il personale Ata dovranno dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o di averla prenotata nei venti giorni successivi per accedere agli ambienti scolastici. Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale, cambierà anche la verifica quotidiana dei dirigenti scolastici.
Il canale d’accesso continuerà ad essere il sistema informatico Sidi che le scuole già adoperano per le loro pratiche amministrative. In particolare, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi) è stata introdotta una nuova funzionalità. Queste permette ai dirigenti scolastici di verificare lo stato vaccinale del personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica. Previsto anche un sistema di allerta che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale.
Dal 15 dicembre, si legge nella circolare “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale Ata delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”.
Sono esentati dal vaccino coloro che hanno “un caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. In tal caso, il dirigente scolastico può adibire il personale esente dal vaccino a mansioni anche diverse. In questo caso, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
L’inosservanza dell’obbligo porta all’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. “La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo. E comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021“. Durante il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina inoltre l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria: una multa da 600 a 1.500 euro.
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