Se l’autovelox sulle “auto civetta” delle forze dell’ordine non è ben visibile, la multa per eccesso di velocità può essere nulla. Lo stabilisce un’ordinanza – la 4.007 della II sezione civile – della Corte di Cassazione, depositata nei giorni scorsi. Una pronuncia che fornisce una nuova interpretazione, più restrittiva, delle norme del Codice della Strada.
Secondo gli ermellini, infatti, la sanzione elevata con gli apparecchi di controllo elettronico posti a bordo strada su veicoli in borghese può essere impugnata e annullata se il rilevatore non è individuabile da parte di automobilisti, motociclisti e camionisti in transito. E ciò vale anche se la possibile presenza dell’autovelox è preceduta dall’apposito cartello.
Con questa motivazione, la Corte (presidente Pasquale D’Ascola) ha infatti cassato una sentenza del 2017 del Tribunale di Vicenza; la quale a sua volta ne confermava una di sette anni prima del giudice di pace di Thiene. Stando a quanto si legge negli atti, i fatti risalgono al 2008. Quando cioè l’automobilista che ha promosso il ricorso ha ricevuto una multa da parte del Consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino per aver viaggiato a 62 km orari in un tratto di strada del comune di Villaverla dove il limite era di 50 km/h.
Per i giudici, l’articolo 142 comma 6-bis del CdS “va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi”; pertanto“devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
La Cassazione ricorda poi che già la cosiddetta direttiva Maroni del Ministero dell’Interno prevede che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali”. In alternativa, per i veicoli di serie, la visibilità può essere garantita “con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse”.
Vale a dire “facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”. In definitiva la Suprema Corte chiarisce il significato corretto della frase “segnalati e ben visibili” riferita agli autovelox; oltre a confermare l’impostazione ministeriale. Una pronuncia che ora potrebbe aprire la strada a un elevato numero di ricorsi da parte di guidatori multati con apparecchi montati sulle “auto civetta”.
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